Diventa un associato

REQUISITI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
ANACI è la più grande associazione a livello nazionale che raggruppa 8.000 amministratori di condominio, amministratori professionisti che seguono nelle varie città dai 50 ai 100 condomini ciascuno.

ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, è la sigla nella quale è racchiuso il patrimonio di storia ed esperienza di trent’anni di associazionismo degli amministratori immobiliari italiani. Nata nel gennaio del 1995, dall’unione dell’ANAI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari, costituita nel 1970), con l’AIACI (Associazione Italiana Amministratori di Condominio ed Immobili, costituita nel 1974), è oggi presente in tutte le province italiane, dove oltre a svolgere attività di formazione per i propri iscritti organizza corsi di avviamento e qualificazione, rivolti a quanti, in maggioranza giovani, vogliono conoscere più da vicino l’attività dell’amministratore immobiliare.

L'Associazione, oltre alla copertura assicurativa ”obbligatoria” per rischi professionali Polizza collettiva ANACI RC Professionale ARCH INSURANCE COMPANY e alla Polizza “Mutua Sanitaria MBA”, supporta gli associati con una attività culturale rivolta al continuo aggiornamento professionale (consulenze al Centro Studi Nazionale, quesiti o brevi consulenze in sede, rivista on-line “AMMINISTRARE IMMOBILI”, seminari, corsi di aggiornamento professionale validi ai sensi del D.M. n. 140/2014 GRATUITI, corsi di secondo livello, master).

Per poter effettuare l'iscrizione con la qualifica di ASSOCIATO ORDINARIO bisogna possedere i seguenti requisiti: capacità di agire, godimento dei diritti civili, svolgimento dell’attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale, godimento dei diritti civili senza aver riportato condanne per reati contro il patrimonio, diploma di scuola secondaria superiore (tale requisito non è necessario sino al 31/12/2014 per chi esercita la professione da almeno un anno a decorrere dal 2010), non essere iscritto in altre associazioni o elenchi di amministratori di immobili e condomini o di gestione di immobili; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione divenuta definitiva, salvo riabilitazione; non essere interdetto o inabilitato; non essere annotato nell’elenco dei protesti cambiari; non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro delitto colposo con pene di reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; di non essere iscritto ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali ed immobiliare o di gestione di immobili oppure, benché non iscritto, che ricopra nelle stesse incarichi di qualsiasi tipo;

Occorre, inoltre, sostenere un colloquio conoscitivo con il Presidente presso la nostra sede di Via Foria n.93, previo appuntamento.

L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e si riferisce all'anno solare.

L'iscrizione all'ANACI si perfezionerà con l’approvazione comunicata dalla Sede Nazionale e con l’assegnazione da parte della Segreteria Nazionale del numero di iscrizione Nazionale.

L'iscrizione all’ ANACI dà diritto:

  1. Attestato di iscrizione con numero e timbro (questo ultimo andrà restituito alla Sede Provinciale, in caso di dimissione o estromissione dall’ANACI).
  2. Rilascio della tessera.
  3. Copertura “obbligatoria” assicurativa: Polizza collettiva ANACI RC Professionale n. DAC/00059/000/14/F.
  4. Polizza “Mutua Sanitaria” (rimborso spese sostenute durante un ricovero con o senza intervento, compreso Day Hospital, centrale salute dedicata con servizio di prenotazione visite mediche, esami di laboratorio o specialistici, ricoveri.
  5. Acquisizione dei crediti formativi previsti dallo Statuto ANACI (28 ore)
  6. Attestazione GRATUITA della formazione periodica obbligatoria ai sensi del DM.140 (15 ore)
  7. Rivista “Amministrare Immobili” in formato elettronico sul sito ANACI NAZIONALE (area riservata).
  8. Consulenze in sede al Centro Studi ANACI di Napoli o Centro Studi Nazionale.
  9. News del Sole24ore in materia condominiale.
  10. NOVITA’: la nuova applicazione su smartphone TELEGRAM ANACI: nuovo e moderno strumento di comunicazione che consente di ricevere con estrema rapidità le notizie sull’attività che quotidianamente vengono svolte dall’associazione su tutto il territorio nazionale, così come di ricevere il servizio "sentenze " realizzato grazie alla continua ed incessante ricerca del CSN nelle banche dati dedicate su argomenti inerenti alla nostra Professione, oltre che ricevere documenti estremamente utili per lo svolgimento quotidiano della nostra professione riservati ai soli associati ANACI.
  11. Partecipazione gratuita ai convegni e/o seminari organizzati da ANACI su tutto il territorio nazionale.

SOCIO ORDINARIO con Partita IVA

I documenti OBBLIGATORI da allegare alla domanda di iscrizione sono:

  1. Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
  2. Certificato del Casellario Giudiziale “GENERALE” in originale;
  3. Certificato dei carichi pendenti;
  4. Fotocopia del titolo di studio (non inferiore a diploma di scuola media superiore);certificato di attribuzione della partita IVA;
  5. Certificato di attribuzione della partita IVA;
  6. Contratto di comodato del timbro ANACI (allegato alla domanda di iscrizione);
  7. Scheda personale (allegata alla domanda)
  8. A) attestato corso di formazione DM 140/2014 iniziale (solo per iscrizione persona fisica)
    oppure in mancanza
    B) documentazione attestante l'esenzione dal corso iniziale costituita da due verbali di assemblea del medesimo condominio ed intercorrenti tra il 18/6/2010 ed il 18/6/2013, il primo con cui si è stati nominati amministratori ed il secondo a distanza di almeno 12 mesi con cui si è stati riconfermati (solo per iscrizione persona fisica);
  9. attestato corso di aggiornamento DM 140/2014 ultimo periodo, se il documento di cui al punto 8/A non è recente e sempre per il documento di cui al punto 8/B (solo per iscrizione persona fisica);

      - Il pagamento della quota associativa va effettuato dopo il colloquio (per completare l’iscrizione).

SOCIO ORDINARIO senza Partita IVA per i primi 3 anni (in questo caso la quota associativa annuale è pari al 50% della quota ordinaria). Sono necessari i requisiti di cui sopra e gli stessi documenti indicati sopra (dal punto 1 al punto 9) da allegare alla domanda (ad esclusione del punto 5 ovvero certificato di partita Iva).

Possono essere Associati anche:

  1. le Società purché siano iscritti personalmente all’Associazione il legale rappresentante e tutti i delegati alla gestione condominiale ed immobiliare;
  2. le Associazioni Professionali, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l’attività di amministratore di condominio o immobiliare.

SOCIETA’ : € 100,00 annuali + 35,00 € iscrizione
Per l’iscrizione di una società, quindi, è necessario presentare alla Segreteria Nazionale ANACI la seguente documentazione:

• Il modulo di richiesta d’adesione all’ANACI della società compilata e sottoscritta dal legale rappresentante che deve comunque essere già iscritto personalmente all’ANACI

  1. Documento d’identità del legale rappresentante
  2. Certificato di attribuzione della p. Iva alla società
  3. Atto costitutivo e Visura camerale della società
  4. Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota associativa della società di € 135,00
  5. modulo con contratto di comodato del timbro ANACI compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società.

Il versamento della quota di iscrizione (socio ordinario/socio ordinario senza p.iva /società) può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: ANACI – Sede Provinciale di Napoli

Ogni Associato dovrà conseguire annualmente:

  1. l’attestazione di formazione periodica ai sensi del DM 140/14; (15 ore aggiornamento professionale obbligatorio)
  2. i crediti previsti dallo Statuto in numero di 28 (di cui 15 crediti DM.140 + 13 crediti da Statuto Anaci)

Estratto del c.c. ART. 71 BIS

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Estratto della legge 4/2013
Art. 7
Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

Estratto della legge 4/2013
Art. 8
Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.


Per altri servizi offerti dall’ANACI consultare il sito www.anacitaliaservizi.com/prodotti.asp

Per l'aggiornamento professionale ANACI riservati agli associati è possibile consultare l'elenco degli eventi in programma sui siti www.anaci.it o www.anaci.napoli.it